RIMBORSO VACANZA TRAMITE VOUCHER
L’ART. 88 BIS DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO “CURA ITALIA” – ALCUNI ASPETTI OPERATIVI
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Con il presente breve contributo, stante il silenzio dell’articolo 88 bis della Legge n. 27/2020 sul punto, si intende analizzare la necessità – o meno- della comunicazione (da parte del vettore, della struttura ricettiva, dell’organizzatore di pacchetti turistici, dell’agenzia di viaggio) al viaggiatore dell’emissione del voucher e gli effetti conseguenti alla scadenza del voucher nel caso di mancato utilizzo da parte del beneficiario.
I. L’articolo 88 bis della Legge n. 27/2020
Prima di entrare nel merito, pare necessaria una rapida analisi dell’articolo 88 bis della Legge n. 27/2020; previsione normativa questa che ha fugato qualsiasi dubbio (laddove ve ne fossero) circa la possibilità per i vettori, le strutture recettive, gli organizzatori di pacchetti turistici e le agenzie di viaggio, a seguito della conclusione di un contratto di viaggio, di soggiorno o di un pacchetto turistico cui non si è data esecuzione a causa dell’emergenza causata dal Covid 19, di procedere, in luogo del rimborso del corrispettivo versato, all’emissione di un voucher di pari importo utilizzabile entro il termine di dodici mesi decorrenti dalla data di emissione stessa. In estrema sintesi e per quanto qui di interesse, la predetta norma stabilisce quanto segue:
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il voucher sostituisce, a tutti gli effetti, il rimborso pecuniario e può essere emesso senza il consenso dell’acquirente del titolo di viaggio, del soggiorno o del pacchetto turistico;
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il diritto di recesso dal rapporto contrattuale a causa dell’emergenza del Covid 19 può essere esercitato, oltre che dal viaggiatore, anche dal vettore, dalla struttura ricettiva, dall’organizzatore del pacchetto turistico e dall’agenzia di viaggio;
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la struttura ricettiva è legittimata (a recedere dal contratto e quindi) all’emissione del voucher anche nel caso in cui abbia sospeso-chiuso la propria attività a causa dell’emergenza Covid 19;
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le strutture ricettive ed i vettori sono tenuti ad emettere i voucher entro e non oltre il termine di 30 giorni (i) dalla comunicazione dell’acquirente dell’impossibilità di eseguire il contratto a causa dell’emergenza del Covid 19; (ii) dal ricevimento da parte dell’acquirente della comunicazione di recesso da parte della struttura o del vettore stessi;
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l’organizzatore del pacchetto turistico, in caso di recesso dal contratto (sia che tale facoltà venga esercitata dall’acquirente sia nel caso se ne avvalga l’organizzatore stesso) può procedere all’emissione del voucher entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data prevista per l’inizio del viaggio;
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il voucher può essere emesso anche nel caso di viaggi di istruzione, con l’eccezione dei viaggi relativi alle scuole dell’infanzia nonché le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, per i quali è previsto obbligatoriamente il rimborso pecuniario. La Legge fa, in ogni caso salvi, con effetto per l’anno scolastico 2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 dagli istituti scolastici committenti con gli organizzatori aggiudicatari;
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nei casi di recesso da parte del viaggiatore, dell’organizzatore o nelle ipotesi di sospensione dei/recesso dai viaggi di istruzione, il vettore e la struttura ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo ricevuto o all’emissione del voucher in favore del soggetto che ha, materialmente, provveduto al pagamento del corrispettivo previsto nel contratto (viaggiatore o organizzatore);
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i principi e le previsioni normative sopra riportati si applicano anche ai contratti di viaggio, di soggiorno o di pacchetto turistico conclusi con le agenzie di viaggio;
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potranno, in ogni caso, essere trattati mediante l’emissione di voucher tutti le tipologie contrattuali indicate nella disposizione in esame aventi effetto dall’11 marzo e sino al 30 settembre 2020, nel caso in cui non queste potranno eseguirsi per effetto del Coronavirus. La disposizione vale anche per prestazioni da eseguire all’estero così come per contraenti che provengono dall’estero;
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le previsioni contenute nell’articolo 88 bis della Legge n. 27/2020 costituiscono norme di applicazione necessaria ai sensi dell’articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218, e dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008. In tal modo viene determinata la prevalenza della disposizione in esame sulle norme di diritto comunitario/internazionale eventualmente confliggenti.
È evidente come il Legislatore con la disposizione in esame (a dir la verità, alquanto lacunosa, e non sempre di immediata comprensione) abbia voluto tutelare l’intero comparto turistico che costituisce un’importante “fetta” del P.I.L. italiano e che, probabilmente, sarà uno dei settori maggiormente danneggiato dall’emergenza Covid 19.
II. Natura ed effetti giurdici dell’emissione del voucher
Val la pena accennare, sinteticamente, alla natura e agli effetti giuridici conseguenti all’emissione del voucher.
Come precisato nel paragrafo I che precede, l’articolo 88 bis della Legge n. 27/2020 consente che il voucher possa essere emesso senza il consenso del viaggiatore; pertanto si può ritenere che lo stesso vada inquadrato tra gli atti giuridici unilaterali. Inoltre essendo il voucher riferito ad un soggetto determinato (ovvero il viaggiatore), va qualificato come atto unilaterale avente natura recettizia che, ai sensi dell’articolo 1334 c.c., diviene efficace nel momento in cui il destinatario ne viene a conoscenza.
Dal punto di vista effettuale l’emissione del voucher determina l’estinzione del rapporto originario (di viaggio- soggiorno- di pacchetto turistico) tra le parti e la contestuale costituzione di uno nuovo tra gli stessi soggetti, presentando talune similitudini con la novazione disciplinata dagli artt. 1230 e ss. C.c. Tale istituto giuridico, come l’emissione dei voucher, si caratterizza proprio per la costituzione di un nuovo rapporto giuridico (con oggetto e titolo diverso) sostitutivo dell’obbligazione originaria; tuttavia, come si evince dal tenore letterale dell’articolo 1230 c.c., la novazione ha natura contrattuale e richiede per un valido perfezionamento il consenso di entrambe le parti mentre l’articolo 88 bis, comma 12, della Legge 27/2020 stabilisce che il voucher può essere emesso in via unilaterale, evidenziandosi, quindi, una incompatibile differenza strutturale.
Taluni punti di “contatto” parrebbero ravvisabili con le modifiche unilaterali dei contratti (ammissibili solo in presenza di una espressa previsione di legge e di cui ne costituisce un esempio l’articolo 118 T.U.B.) stante il potere di emissione del documento in via unilaterale da parte del vettore-struttura ricettiva-operatore turistico; tuttavia anche tale soluzione non appare completamente appagante in quanto, come detto, l’emissione del voucher determina l’estinzione del rapporto obbligatorio originario e quindi non è possibile procedere alla modifica di un rapporto contrattuale che si è estinto.
Allo stato pare doversi ritenere che l’emissione del voucher sia una fattispecie sui generis che sembra presentare taluni elementi della novazione ed altri delle modifiche unilaterali dei contratti.
III. La comunicazione al viaggiatore dell’emissione del voucher – possibili effetti del mancato utilizzo del voucher.
Fatte le brevi premesse di cui sopra, si può passare ad analizzare le tematiche relative (i) alla necessità (o meno) di comunicare al viaggiatore l’emissione del voucher; nonché (ii) agli effetti derivanti dalla mancata fruizione del voucher nei 12 mesi dall’emissione.
L’articolo 88 bis della Legge 27/2020 stabilisce, da un alto, che il voucher può essere utilizzato entro 12 mesi dall’emissione e che l’emissione dello stesso non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. Tuttavia nulla viene detto circa una eventuale comunicazione di emissione da parte del vettore, della struttura ricettiva, dell’organizzatore o dell’agenzia di viaggio al viaggiatore.
Nonostante il silenzio della Legge sul punto, a giudizio di scrive, appare necessario procedere alla predetta comunicazione per due ordini di motivi: (i) come detto nel paragrafo II, l’emissione del voucher è un atto unilaterale recettizio il quale, ai sensi dell’articolo 1334 c.c. diviene efficace nel momento in cui il destinatario (cioè il viaggiatore) ne viene a conoscenza; (ii) sarebbe, altresì, contrario ai principi di buona fede e correttezza ritenere che il voucher sia efficace con la mera emissione da parte del vettore- struttura ricettiva- organizzatore- agenzia di viaggio senza che il viaggiatore ne sia messo a conoscenza; basti pensare che quest’ultimo non avrebbe contezza del periodo di fruibilità del voucher e del temine ultimo di utilizzo. Il mancato espletamento della predetta attività rischia di dar vita ad un possibile contenzioso tra le parti avente ad oggetto il preciso momento in cui il voucher è stato emesso e, quindi, la data in cui lo stesso andrà a scadere.
A tal proposito si consiglia, quindi, a tutti gli operatori del settore di eseguire la comunicazione di emissione del voucher mediante l’utilizzo di strumenti che diano prova dell’avvenuto ricevimento. Il mezzo preferibile e più rapido è, certamente, la posta elettronica certificata, anche se si è ben consapevoli del fatto che non tutti i viaggiatori ne sono muniti. In alternativa è possibile far ricorso alla raccomandata A/R con plico aperto, al telefax oppure anche alla raccomandata a mani nel qual caso la stessa dovrà essere sottoscritta per ricevuta dal viaggiatore con apposizione della data di ricezione della stessa. Maggiori perplessità suscita l’invio di un’e-mail ordinaria; infatti in tale ipotesi non si avrebbe la prova dell’avvenuta ricezione da parte del viaggiatore, fatto salvo il caso in cui vi sia risposta all’e-mail da parte di quest’ultimo o vi sia l’invio dell’avvenuta ricezione/lettura.
Altro punto rimasto “oscuro” è quello relativo alla situazione giuridica che si viene a determinare nel caso in cui il voucher non venga utilizzato dal beneficiario nei dodici mesi dalla data di emissione, o più correttamente, per quanto detto in precedenza, dal ricevimento della comunicazione dell’emissione del voucher.
Se si volesse dare un’interpretazione letterale all’articolo 88 bis della Legge n. 27/2020, tenuto conto anche della finalità legislativa di tutelare il comparto turistico, si dovrebbe ritenere che decorsi i dodici mesi dalla comunicazione di emissione, il voucher perderebbe efficacia e, quindi, il beneficiario non avrebbe più diritto all’utilizzo. Tale soluzione potrebbe essere lesiva dei diritti del viaggiatore ma il dato (e il silenzio) normativo non forniscono, allo stato, spunti ulteriori. A giudizio di chi scrive, non si possono però non considerare i principi fondamentali che regolano i rapporti contrattuali, ovverosia la buona fede e correttezza (articoli 1175 e 1375 c.c.). Il consiglio che si vuol dare agli operatori del settore, al fine di evitare un (probabile) contenzioso con il viaggiatore e il cui esito non è, allo stato dell’arte, in alcun modo prevedibile, è quello di arrivare ad una soluzione bonaria cercando, nei limiti del possibile e della ragionevolezza, di venire incontro alle esigenze della controparte, prevedendo, ad esempio, prima della scadenza il rinnovo del voucher per un determinato periodo temporale. Si tenga poi in considerazione che la Legge sembra stabilire i (soli) requisiti minimi che un voucher deve avere il che porta a ritenere che le parti sin dall’origine possono disciplinare in modo più preciso e puntuale il voucher stesso. A titolo di esempio le parti del rapporto contrattuale potrebbero prevedere, sin da subito (a) l’emissione di un voucher che superi la durata di 12 mesi; (b) il rinnovo automatico per un periodo determinato alla scadenza in caso di mancato utilizzo oppure un rimborso in una percentuale prestabilita; (c) la cedibilità in favore di soggetti terzi; (d) la modificabilità della metà, sempre nei limiti del valore di emissione del voucher. In altre parole ci si permette di suggerire di “dialogare” sempre con il viaggiatore e fare tutto quanto possibile per evitare il ricorso all’autorità giudiziaria, soprattutto in considerazione dell’incerto e lacunoso dato normativo.
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