Crisi carburante e voli cancellati: i diritti dei passeggeri

By 11 Maggio 2026 Archivio articoli, breaking news, h5

La recente escalation del conflitto in Medio Oriente ha provocato gravi ripercussioni sull’intero settore del trasporto aereo.

Le Compagnie Aeree, infatti, si trovano costrette a fronteggiare enormi difficoltà sull’approvvigionamento del carburante ed un significativo aumento dei costi dello stesso. Tali circostanze comportano quotidianamente la cancellazione di numerosi voli con conseguenti danni economici e morali sui consumatori.

In tale contesto la Normativa Europea, come ormai ben noto, tutela i passeggeri prevedendo, in caso di cancellazione dei voli, il diritto ad una compensazione pecuniaria pari ad € 250,00, € 400,00 o € 600,00, a seconda della fascia chilometrica relativa al volo interessato.

Tuttavia suddetta compensazione pecuniaria non è dovuta quando la cancellazione dei voli è attribuibile a “circostanze eccezionali”.

Dunque, quali sono i diritti dei passeggeri in caso di cancellazione del volo per carenza di carburante?

A tal proposito, il 21 aprile il Commissario Europeo per i Trasporti e per il Turismo Apostolos Tzitzikostas ha partecipato ad una videoconferenza con i ministri dei Trasporti dell’Unione Europea durante la quale ha affermato che la sola carenza di carburante costituisce circostanza eccezionale che esonera le Compagnie Aeree a corrispondere la compensazione pecuniaria prevista dalla normativa di settore.

È tuttavia opportuno sottolineare che il riconoscimento di circostanze eccezionali non solleva le Compagnie Aeree da tutti gli obblighi nei confronti dei passeggeri. Anche in tali casi, infatti, il consumatore conserva il diritto a ricevere adeguata assistenza ex articoli 8 e 9 Regolamento (CE) 261/2004 che comprende:

  • sistemazione in albergo, ove necessario;
  • trasferimenti da e per l’aeroporto;
  • pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa
  • possibilità di scegliere tra un volo alternativo o il rimborso integrale del biglietto pagato.

Occorre tuttavia evidenziare che, nel corso della suddetta videoconferenza, il Commissario UE ha precisato come, nell’ipotesi in cui la cancellazione del volo sia riconducibile agli eccessivi costi del carburante, le compagnie aeree restino comunque tenute al pagamento della compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004.

Pertanto, nel caso in cui un volo venga cancellato a causa della complessa situazione del carburante sarà onere della Compagnia Aerea dimostrare, per sottrarsi al pagamento della compensazione pecuniaria, che la cancellazione era inevitabile e non legata a mere scelte economiche o di convenienza.

Alla luce di quanto suddetto, lo staff di avvocatoviaggiatore.it è a Vostra completa disposizione per valutare gratuitamente, in caso di ritardo aereo o di volo cancellato, il diritto alla compensazione pecuniaria, all’adeguata assistenza ed al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale cliccando sul seguente modello di contratto:

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