Annullamento viaggio causa COVID 19 rimborso e Voucher vacanza

By 1 Maggio 2020 Maggio 22nd, 2020 Archivio articoli, breaking news, h5

Annullamento viaggio causa COVID 19 rimborso e Voucher vacanza

Le novità introdotte dalla legge di conversione DL “Cura Italia”

Giovedì 30 Aprile 2020
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Annullamento viaggio a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19, questo è uno dei tema che tristemente tiene banco da mesi or sono nel campo del turismo. Ebbene si l’emergenza sanitaria ha letteralmente messo in ginocchio un settore, che secondo le stime rese note nel luglio 2019 da Banca d’Italia rappresenta il 6% del PIL nazionale. Basti pensare che l’Italia vanta un patrimonio artistico e di risorse naturali con pochi eguali al mondo, con 54 dei 1.092 siti Unesco, è il primo paese per luoghi riconosciuti come patrimonio dell’umanità.

Non di rado le istituzioni pubbliche, i rappresentanti politici, le autorità ed i mass media hanno equiparato l’attuale periodo storico ad un conflitto bellico. Purtroppo tale paragone non è avventato se si pensa alle conseguenze che l’emergenza sanitaria sta avendo sulla popolazione in termini di decessi e sulle imprese in termini economici.

In questo scenario il governo italiano, tra i vari interventi a sostegno dell’economia è intervenuto a salvaguardia del settore turistico prima con l’art. 28 del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 e successivamente con l’art. 88 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020. La scelta è stata quella di dare respiro alle imprese turistiche dandogli la possibilità di emettere un voucher della validità di dodici mesi dall’emissione  di pari importo di quanto pagato per acquistare il viaggio divenuto impossibile a causa dell’emergenza sanitaria, in deroga a quanto previsto dall’art. 41 del d.lgs. n. 79/2011 c.d. “Codice del Turismo”.

Nonostante che la norma fosse piuttosto esplicita alcune associazioni dei consumatori ed alcuni legali attraverso i più svariati mezzi di comunicazione hanno indotto i consumatori al contenzioso ventilando finanche l’illegittimità della norma generando il caos nei confronti degli operatori del settore ed in special modo nei confronti delle Agenzie di Viaggio, tra le imprese più colpite della filiera che tra l’altro si trovano sotto l’occhio del ciclone subendo la pressione quotidiana dei propri clienti, turisti e/o passeggeri che richiedono il rimborso del viaggio annullato e dall’altra dei tour operator e dei vettori che in taluni casi si avvalgono della facoltà espressamente prevista dall’art. 28 del DPCM del 2 marzo 2020 di offrire un voucher.

L’avv. Dario Barbagallo, nella qualità di amministratore e caporedattore del sito www.avvocatoviaggiatore.it ®, dal 2012 sempre a fianco dei turisti e dei viaggiatori, a nome di tutto il proprio staff, ha manifestato più volte la propria solidarietà nei confronti di tutti i professionisti del settore turistico ed in particolar modo nei confronti delle Agenzie di viaggio, ribadendo, la mission del proprio staff di #AV ovvero quella di tutelare attraverso le proprie azioni la filiera turismo quale risorsa strategica della Nazione. Tale intento dichiarato vale tanto più oggi che la cittadinanza si trova a vivere questo periodo di profonda crisi e ove è necessario fornire ai lettori un’ informazione obbiettiva, lasciando da parte gli interessi individuali.

Si dissociava quindi da tutti coloro i quali prospettano ai consumatori una lettura diversa della citata norma, facendo apparire come pratica commerciale scorretta l’offerta di un voucher, facoltà espressamente contemplata da un atto normativo straordinario assunto come misura a sostegno dell’industria turistica che rischia di collassare sacrificando numerosi posti di lavoro.

Pertanto auspicava un intervento chiarificatore del legislatore, tale da poter orientare tutti gli operatori del settore da un lato, e dall’altro, tale da poter dare maggiore chiarezza ai tantissimi turisti e viaggiatori che si sono trovati nell’impossibilità di viaggiare e che ora sono confusi da informazioni contrastanti circa i propri diritti.

Con la conversione in legge del DL “Cura Italia”, legge n. 27 del 24 aprile 2020, il legislatore ha inequivocabilmente confermato la rimborsabilità tramite voucher dei viaggi e pacchetti turistici.

La norma di riferimento è il nuovo articolo 88 bis rubricato “Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici”. 

Di seguito si riportano gli elementi salienti della norma:

  1. il voucher può essere emesso in alternativa al rimborso sia dal vettore che dalla struttura che dall’organizzatore;
  2. viene allungato per l’operatore il termine per l’emissione dei voucher a 60 gg dalla data prevista di inizio del viaggio. Mentre, i vettori e le strutture ricettive debbono procedere al rimborso o emettere voucher entro 30 giorni dalla richiesta. Pertanto gli organizzatori avranno un congruo termine per emettere il voucher;
  3. anche l’organizzatore così come il vettore e la struttura ricettiva possono esercitare il recesso dal contratto per motivi legati all’emergenza da Covid19;
  4. anche per i viaggi di istruzione è prevista la possibilità di emissione del voucher ad eccezione delle scuole dell’infanzia e delle classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado per i quali il rimborso dovrà essere necessariamente pecuniario. Ciò in quanto gli studenti delle ultime classi non avrebbero modo di effettuare l’anno successivo un viaggio programmato dalla scuola a cui non si appartiene più.  Sono però stati fatti salvi, con effetto per l’anno scolastico 2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 dagli istituti scolastici committenti con gli organizzatori aggiudicatari. Ciò significa che gli operatori turistici non dovranno essere nuovamente sottoposti a bando di gara per il prossimo anno scolastico, ma manterranno l’appalto del servizio già ottenuto per l’organizzazione dei viaggi studio – non svolti –  relativi al corrente anno scolastico;
  5. anche le agenzie di viaggio possono rimborsare la prestazione non resa tramite un voucher della durata di dodici mesi;
  6. l’emissione dei voucher assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario potranno  essere trattati con voucher tutti i contratti indicati nell’articolo 88-bis  – e quindi pacchetti, solo soggiorno, voli o altri titoli di viaggio, viaggi studio- instaurati con effetto dall’11 marzo e sino al 30 settembre 2020, nel caso in cui non potranno eseguirsi per effetto del coronavirus. Quindi, le somme versate dai clienti per future prenotazioni o relative a contratti stipulati dall’11 marzo e da eseguirsi nell’arco temporale che va sino al 30 settembre –  ove al momento della partenza  dovesse essere in atto ancora la situazione di emergenza da Covid 19  tale da non rendere possibile l’esecuzione del contratto – si potranno restituire attraverso l’emissione di voucher.  La disposizione vale anche per il caso di incoming. Il voucher infatti è previsto anche per la restituzione ai contraenti che provengono dall’estero.
  7. il legislatore ha infine chiarito che la suddetta norma è da ritenersi di applicazione necessaria ai sensi dell’art. 17 della legge del 31.05.1995 n. 218 e del Reg. CE 593/2008 e pertanto in caso di conflitto con altra norma di diritto internazionale o comunitario prevarrà la norma italiana da ritenersi di contenuto strategico.

La norma ha senz’altro fugato ogni dubbio circa le modalità di rimborso dei viaggi non effettuati e divenuti impossibili a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Non residuano dubbi circa la possibilità degli operatori turistici di emettere dei voucher. Tuttavia il legislatore non ha regolamentato molti aspetti relativamente alle caratteristiche di questi voucher. Gli unici dettagli forniti sono stati i tempi di emissione: 30 e 60 giorni a seconda che si tratti di vettore o struttura ricettiva ovvero di operatore e la durata di 12 mesi dall’emissione. Tuttavia restano numerosi gli interrogativi tra cui la cedibilità a terzi, la modificabilità della meta, la rimborsabilità in caso di mancato utilizzo e tanti altri che i turisti e gli operatori del settore pongo quotidianamente.

Ad avviso dello scrivente, tenuto conto che la norma va ad inserirsi in un complesso di norme dedicate alla tutela del consumatore, il criterio che deve guidare l’operatore turistico, sia esso tour operator, vettore, struttura ricettiva o agenzia di viaggi è quello dell’applicazione dei principi di buona fede e correttezza. Pertanto maggiormente i voucher saranno “aperti” e quindi maggiormente fruibili per i clienti tanto più si raggiungerà un livello di soddisfazione degli stessi e tanto più si eviterà un possibile contenzioso.

Lo staff di avvocatoviaggiatore.it è a disposizione per qualunque quesito e chiarimento che i turisti ed i viaggiatori nonché gli operatori del settore vogliano porre tramite il seguente modello di contatto.

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