Annullamento viaggio Balkan Express a Sharm El Sheikh – i diritti dei viaggiatori e dei turisti

By 30 Dicembre 2017 Maggio 21st, 2020 Archivio articoli, news

Natale 2017 ha l’amaro in bocca per i numerosi sfortunati turisti e viaggiatori che si sono visti annullare a poche ore dalla partenza i propri voli e i pacchetti turistici programmati fino al marzo 2018 a Sharm El Sheikh.

Secco il comunicato della Balkan Express “La presente per comunicarvi che in seguito alla repentina rottura dei rapporti commerciali con il nostro principale fornitore dei servizi a terra, ci vediamo costretti a sospendere la programmazione per Sharm El Sheik sino al 28.03.2018”.

Ma oltre al danno i malcapitati turisti e viaggiatori hanno dovuto subire anche la beffa, infatti il tour operator, comunicava anche di non riuscire a garantire l’immediato rimborso delle somme pagate dai turisti e viaggiatori trovandosi in un temporaneo stato di insolvenza e che i rimborsi sarebbero avvenuti tramite la Compagnia Assicurativa Filo Diretto stipulata in sostituzione del Fondo di Garanzia in conformità all’art. 50 del Codice del Turismo (D. Lgs. n. 79 del 23.05.2011) e alla Direttiva UE 2015/2302 del 25.11.15 per proteggere i viaggiatori anche in caso di annullamento del viaggio per insolvenza temporanea del tour operator.

Tuttavia attraverso più comunicati stampa diramati dai vertici della Balkan, il tour operator ha lasciato intendere di non trovarsi sottoposto a procedure concorsuali e fallimentari e di poter garantire il rimborso in tempi brevi delle somme pagate dai turisti per l’acquisto dei viaggi tramite la propria polizza assicurativa, di cui è stato anche diramato il numero.

A questo punto, in risposta ai numerosi quesiti posti dai turisti e dai viaggiatori sui propri diritti e su come comportarsi si sintetizza quanto segue.

Nel caso di annullamento del pacchetto turistico, il turista ha diritto di usufruire di un soggiorno alternativo di qualità equivalente o superiore a quello acquistato ovvero al rimborso integrale del pacchetto oltre il risarcimento da vacanza rovinata.

Dunque si consiglia di affidarsi alle proprie agenzie di viaggio per trasmettere in tempi brevi alla Compagnia assicurativa la documentazione richiesta per permettere il rimborso.

Si consiglia altresì di inviare entro 10 giorni dalla data in cui sarebbe stato previsto il ritorno una lettera di messa in mora a mezzo racc A/R ovvero a mezzo pec con cui si chiede al Tour Operator il risarcimento del danno da vacanza rovinata utilizzando anche uno dei modelli messi a disposizione del nostro staff nell’apposita sezione, o comunque cliccando qui

Pertanto, lo staff di avvocatoviaggiatore.it, è a completa disposizione per una valutazione gratuita del caso al seguente modello di contatto:

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