Volo cancellato per sciopero: quando hai diritto alla compensazione pecuniaria?

By 2 Luglio 2026 breaking news, Senza categoria

Nel corso del mese di luglio 2026 si prevedono giornate particolarmente difficili per chi viaggia in aereo: sono infatti stati proclamati numerosi scioperi che coinvolgono compagnie aeree, personale di terra, addetti alla sicurezza aeroportuale e controllori del traffico aereo in diversi scali.

Ma se il tuo volo viene ritardato o cancellato a causa di uno sciopero, hai diritto alla compensazione pecuniaria e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali?

Anzitutto bisogna tener conto della normativa dell’ENAC (ente nazionale per l’aviazione civile) in vigore sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, che ha lo scopo di contemperare l’esercizio di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati.

L’ENAC, infatti, stabilisce che “In caso di sciopero dei piloti, degli assistenti di volo, dei tecnici di volo, del personale addetto alla manutenzione degli aeromobili, del personale di terra dipendente da vettori aerei, i soggetti che promuovono lo sciopero, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, il vettore, garantiscono la regolare effettuazione di tutti i voli (inclusi i voli charter) schedulati negli orari pubblicati in partenza nelle fasce orarie 7:00-10:00 e 18:00-21:00, nonché dei voli internazionali in arrivo entro mezz’ora dalla scadenza delle predette fasce”.

Viene inoltre stabilito che, al di fuori delle suddette fasce orarie, le compagnie aeree devono garantire l’effettuazione di almeno:

  • Un volo intercontinentale in partenza per continente (aree geografiche come definite dalla IATA), ove schedulato dal vettore;
  • un collegamento mono-giornaliero (ove schedulato dal vettore) da e per le isole;
  • i voli charter di collegamento con le isole, regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di
  • proclamazione dello sciopero (ove schedulati dal vettore).

Come se non bastasse l’ENAC prevede i cosiddetti “periodi di franchigia”, nei quali non possono essere effettuati scioperi di alcun tipo. Tra questi ci sono i periodi che vanno:

  • dal 18 dicembre al 7 gennaio;
  • dal 24 aprile al 2 maggio;
  • dal 27 giugno al 4 luglio;
  • dal 27 luglio al 5 settembre;
  • dal 30 ottobre al 5 novembre;
  • dal giovedì precedente al giovedì successivo alla Pasqua;
  • dal terzo giorno precedente al terzo giorno che segue le consultazioni elettorali nazionali, europee e
  • regionali, le consultazioni referendarie nazionali;
  • dal giorno precedente al giorno successivo alle elezioni politiche suppletive o alle elezioni regionali ed
  • amministrative parziali per le sole aree interessate.

Bisognerà, inoltre, tener conto anche del Regolamento CE 261/2004 che, all’art. 5, prevede che il vettore debba dimostrare “che la cancellazione del volo è dovuta a circostante eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso”.

A tal proposito, secondo la sentenza n. C-195/17 del 17/04/2018 della Corte di Giustizia Europea, lo sciopero non può essere sempre ricompreso nelle circostanze eccezionali che esimono la Compagnia Aerea dalla corresponsione della compensazione pecuniaria, in caso di cancellazione volo e ritardo aereo, in quanto, è necessario valutare caso per caso se lo sciopero rientri in un evento estraneo al normale esercizio dell’attività della Compagnia Aerea e se sfugga al suo effettivo controllo.

La giurisprudenza di merito ha recepito questi principi. Recentemente con sentenza n. 199 del 01.07.2025 il Giudice di Pace di Olbia condannava la compagnia aerea al pagamento della compensazione pecuniaria e dei danni patrimoniali e non patrimoniali per non aver “dimostrato di aver tempestivamente informato per tempo i ricorrenti della cancellazione, di aver provato ad assicurare una riprotezione completa fino a Olbia e di aver rispettato le previsioni sulle fasce orarie protette, visto che il volo rientrava in quella garantita”.  

Pertanto, se il tuo volo ha subito una cancellazione o un ritardo prolungato a causa di uno sciopero del personale aeroportuale, potresti avere diritto alla compensazione pecuniaria stabilita dalla normativa di settore, nonché al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del disservizio.

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