Conciliazione su claims voli strumento utile ma non più necessario

By 30 Aprile 2026 Senza categoria

Le controversie tra vettori aerei e consumatori hanno raggiunto nel corso degli ultimi dieci anni una crescita esponenziale.

I diritti a favore del passeggero sono sanciti dalla Convenzione di Montreal e dal Regolamento CE 261/2004

Come ormai ampiamente diffuso nel caso di ritardo prolungato (almeno tre ore) o di cancellazione del volo il passeggero ha diritto ad un a compensazione pecuniaria pari ad € 250,00, € 400,00 e € 600,00 a seconda della fascia chilometrica relativa al volo interessato.

Proprio in considerazione della chiarezza normativa del Regolamento CE 261/2004 e dell’avvento delle compagnie Low Cost che hanno portato ad un aumento esponenziale dei voli annuali, le Compagnie, a fronte dei loro inadempimenti, sono state travolte dalle richieste di risarcimento da parte dei consumatori, la maggior parte delle quali sfociate in contenziosi giudiziali.

Proprio a causa dell’enorme mole di ricorsi alla giustizia ordinaria la legge n. 118 del 5 agosto 2022, all’art. 10 ha introdotto il tentativo di conciliazione per la soluzione stragiudiziale delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori.

Con delibera n° 21/2023, l’Autorità di regolazione dei trasporti ha adottato la Disciplina delle modalità per la soluzione stragiudiziale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori sottolineando come questa soluzione sia condizione di procedibilità per agire successivamente in sede giurisdizionale nei casi di ritardo prolungato o cancellazione del volo.

Ai fini della conciliazione l’autorità di regolazione dei trasporti mette a disposizione la propria piattaforma Conciliaweb.

A tal proposito è opportuno segnalare come l’utente che intenda presentare un’istanza può farlo personalmente, accedendo alla piattaforma tramite le proprie credenziali SPID o mediante la carta di identità̀ elettronica (CIE), ovvero tramite un proprio delegato (Avvocato) o soggetto accreditato (Associazioni dei consumatori / Enti esponenziali rappresentativi di specifiche categorie di utenti). L’istanza di conciliazione dovrà essere però preceduta, a pena di inammissibilità, da un reclamo o da una richiesta di rimborso o indennizzo. Dopo aver presentato l’istanza, la procedura prevede uno scambio di comunicazioni tra le parti ed il conciliatore al fine di trovare la soluzione migliore. In caso di raggiungimento dell’accordo, il relativo verbale, sottoscritto digitalmente dalle Parti e dal Conciliatore, costituisce titolo esecutivo.

MA ATTENZIONE!!! Il TAR Piemonte nella recente sentenza n. 1093/2024 ha stabilito che, in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o di ritardi prolungati i passeggeri, per seguire la via giudiziale, non si dovrà più esperire necessariamente il tentativo di conciliazione. A supporto della propria decisione il TAR ha affermato che il regolamento 261/2004 (che appunto regola i diritti dei passeggeri) “non contempla alcun tentativo obbligatorio di conciliazione a pena di improcedibilità dell’azione, ma semmai un’ipotesi facoltativa di risoluzione alternativa della controversia”, sottolineando d’altronde come la stessa Carta dei diritti fondamentali dell’Unione all’art. 47 prevede che gli strumenti extragiudiziali non devono impedire l’accesso dei passeggeri alla giustizia.

Si badi bene, ciò non vuol dire che il tentativo di risoluzione stragiudiziale della controversia sia inutile!

La conciliazione rimane, infatti, uno strumento di grande utilità posto nelle mani dei consumatori che possono, in autonomia o tramite un legale, come consigliato data la complessità della procedura, puntare ad ottenere una risoluzione rapida ed efficace per ottenere un risarcimento soddisfacente. 

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