Ritardo volo Extra UE: stessi disservizi, differente giudicato

By 16 Marzo 2019 Febbraio 20th, 2020 Archivio articoli, breaking news

Ritardo volo Extra UE, Regolamento CE 261/04 e Convenzione di Montreal disciplinano gli stessi disagi in materia di ritardo aereo, cancellazione e negato imbarco ma, non sempre, portano ad una pronuncia simile nei giudizi.

La materia dei trasporti aerei è stata di recente disciplinata dal Regolamento CE 261/2004 che ha, però, preso in considerazione solo quelle che possiamo definire “tratte europee”. Nello specifico, la disciplina comunitaria riguarda tutti i casi in cui la Compagnia Aerea sia europea, l’aeroporto di partenza sia comunitario e/o la tratta sia tra due destinazioni europee. In tutte queste ipotesi, in caso di ritardo prolungato, cancellazione del volo e negato imbarco, la normativa dispone somme già prestabilite (€ 250/400/600,00) affinché il disagio subito dai passeggeri venga risarcito.

Cosa succede in tutti quei casi, invece, in cui la tratta del volo riguardi paesi di partenza e vettori extraeuropei? In questo caso come ci si comporta? Qui interviene la Convenzione di Montreal del 1999, la quale ha disciplinato, circa venti anni fa, le responsabilità, i danni e le soluzioni relative alle suddette problematiche. Nello specifico, la Convenzione ha stabilito, all’art. 22, che in caso di ritardo del volo (al quale si equiparano i casi di cancellazione e negato imbarco, ndr.) la responsabilità della Compagnia Aerea è limitata ad una somma di 4.150 Diritti Speciali di Prelievo (pari a circa € 5.000,00). Verrà da sé, quindi, che anche in questi casi vi è un importo da dover corrispondere ai passeggeri come risarcimento, ristoro, indennizzo in caso di disservizio.

A tal proposito, però, si sono creati due orientamenti contrastanti della giurisprudenza di merito: il primo riduce il risarcimento ex art. 22 della Convenzione di Montreal a mera restituzione delle spese affrontate nell’attesa del ritardo, anche prolungato; il secondo, portato avanti dallo staff di avvocatoviaggiatore.it, perché ritenuto più equo e giusto e fortunatamente molto diffuso nei fori teritoriali, prevede, invece, la valutazione del danno in via equitativa da parte del Giudice con l’utilizzo, in via analogica, dei parametri del Regolamento CE 261/04.

Prendendo in considerazione il primo orientamento, si interpreta la norma della Convenzione come se si dovesse attribuire al passeggero l’onere di dimostrare quali e quanti danni ha subito, riducendola, di conseguenza, ad un semplice “rimborso spese” visto che non si prenderebbe assolutamente in considerazione – come fa invece il Regolamento – che ritardo, cancellazione e negato imbarco vanno a ledere il diritto del passeggero ad essere trasportato secondo le condizioni previste dal contratto stipulato con conseguente danno intrinseco. Mentre il Regolamento, infatti, attribuisce al Vettore l’onere di provare che non vi sia stato il disagio o che quest’ultimo sia da attribuire a cause eccezionali ed estranee, l’interpretazione della Convenzione, così come appena esposta, invece, sembrerebbe salvaguardare la Compagnia Aerea, facendo gravare in capo al povero passeggero l’onere di dimostrare di aver subito danni in realtà già ben evincibili dall’inadempimento contrattuale, che viene dimostrato con il biglietto di viaggio.

Bisogna sottolineare, infatti, che il disagio sofferto dal passeggero non sarà certamente solo quello relativo alle spese affrontate nelle lunghe ore di attesa presso l’aeroporto senza conoscere il proprio destino, ma anche il fatto stesso che il suo programma di viaggio (così come desumibile dal titolo di viaggio) sia stato modificato a causa di un errore del Vettore che è venuto meno agli obblighi contrattuali, quelli cioè di trasferire, dietro pagamento di un corrispettivo, persone e relativi bagagli da un luogo ad un altro. Per questo motivo il Regolamento CE 261/04 stabilisce che l’attesa minima per ottenere questo risarcimento sia di almeno 3 ore, mentre la Convenzione, se si continuasse a seguire questo orientamento, lascerebbe assolutamente privo di risarcimento anche un ritardo prolungato, a meno che non sia lo stesso passeggero a dimostrare di aver subito un danno di natura, tra l’altro, esclusivamente patrimoniale (pensiamo ad alcune centinaia di euro tra pasti e bevande). Ciò implicherebbe che passeggeri che subiscono ritardi anche di 24 o 48 ore, su tratte non coperte dal Regolamento, possano trovarsi privi di qualunque forma di tutela nel caso in cui non possano documentare le spese sostenute a causa del disservizio. Verrebbe così di fatto negato il diritto al risarcimento del danno da ritardo stabilito dall’art. 22 della Convenzione.

Viene da sé che siamo difronte ad un trattamento assolutamente difforme tra i passeggeri che viaggiano all’interno della Comunità Europea e quelli che viaggiano al di fuori di essa, anche qualora il disservizio e/o la problematica dovesse risultare esattamente la stessa, o addirittura peggiore.

Per questo motivo, il secondo orientamento, considera che, in caso di ritardo prolungato di un volo operato da una compagnia Extra Ue che parta da uno stato Extra UE con arrivo in paese UE o Extra UE, di fronte ad espressa richiesta del passeggero di liquidazione del danno in via equitativa, nell’applicare l’art. 22 della Convenzione di Montreal, il Giudice possa e debba utilizzare, in via analogica, i parametri dettati dall’art. 7 del Regolamento CE 261/04.

Bisognerà, per di più, tener conto, a favore di questa tesi, che la Convenzione di Montreal fa parte dell’ordinamento giuridico comunitario e sancisce espressamente un diritto al risarcimento del “danno da ritardo”, così come anche l’indennizzo stabilito dal Reg. CE 261/2004 ha natura risarcitoria. Inoltre nell’ordinamento giuridico di alcuni stati membri, tra cui l’Italia, il Giudice nazionale può determinare la misura del danno in via equitativa e la stessa Corte di Giustizia Europea ha stabilito: “il principio della parità di trattamento ovvero di non discriminazione richiede che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, salvo obiettiva necessità” (punto 38 sentenza C173/07 del 10.07.2008 della Corte di Giustizia Europea).

Per tutte queste ragioni è stato presentato dagli avv. ti Barbagallo dello staff di avvocatoviaggiatore.it, in una causa di appello presentato dalla Compagnia aerea contro il passeggero risultato pienamente vittorioso in primo grado, una richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea, con il quale si richiede che venga finalmente consacrato il principio di diritto che utilizza in via analogica, con una valutazione equitativa del danno da ritardo prolungato, i parametri ex art. 7 del Regolamento CE 261/04 anche nei casi in cui vi è da applicare l’art. 22 della Convenzione. Nello specifico, si andrà a valutare il limite di € 5.000,00 stabilito dalla Convenzione come tetto massimo del risarcimento, mentre i parametri del Regolamento come “linee guida” da aumentare o diminuire a seconda della gravità del danno.

Lo staff di avvocatoviaggiatore.it è a completa disposizione per valutare gratuitamente, in caso di ritardo, cancellazione volo e perdita di coincidenza causata dalla Compagnia extra UE, il diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria e al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale cliccando sul seguente modello di contatto:

    *=campo obbligatorio

    "Il trattamento dei dati personali richiesti, necessari alla gestione della pratica, è effettuato in conformità al Regolamento Europeo 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” ed il richiedente acconsentendo dichiara di aver preso visione dell'informativa resa e consultabile al seguente link. "informativa art. 13 Reg. UE 679/16".
    AcconsentoNon Acconsento