Risarcimento danno da negato imbarco, cancellazione o ritardo volo: la compagnia aerea deve provare l’ esatto adempimento.

By 2 Aprile 2019 Febbraio 20th, 2020 Archivio articoli, breaking news, news

Negato imbarco, cancellazione e ritardo volo, in caso di domanda di risarcimento del danno proposta dal passeggero spetta alla Compagnia aerea provare l’esatto adempimento o la circostanza eccezionale esimente. In capo al passeggero spetta soltanto l’onere di dimostrare l’esistenza del contratto.

Con la recente ordinanza n. 1584 del 23 gennaio 2018, la Corte di Cassazione, facendo proprie le argomentazioni esposte dalla giurisprudenza di merito in numerose pronunce, ha fornito una risposta definitiva al quesito inerente alla ripartizione dell’onere della prova in caso di domanda di risarcimento del danno avanzata dal viaggiatore nei confronti della compagnia aerea per ritardo del volo oltre le soglie previste, nonché per le ipotesi di cancellazione del volo e/o di negato imbarco.

Queste le illuminanti parole del Supremo Collegio: “in tema di trasporto aereo internazionale di persone, regolato dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e dal Regolamento CE n. 261 del 2004, il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell’aeromobile rispetto all’orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova dell’esistenza del contratto di trasporto (ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed unicamente allegare l’inadempimento del vettore, spettando a quest’ultimo dimostrare l’esatto adempimento della prestazione ovvero l’imputabilità dell’inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero ancora il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall’art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261 del 2004”.

Sarà sufficiente dunque per il malcapitato viaggiatore, al quale viene fatta richiesta di produrre esclusivamente i documenti attestanti la conclusione del contratto di trasporto con la compagnia aerea, dedurre l’inadempimento o l’inesatto adempimento della società convenuta, sulla quale, viceversa, ricadrà l’onere processuale di fornire la prova del proprio esatto adempimento o, in alternativa, della non imputabilità dell’inadempimento alla medesima (caso fortuito o forza maggiore).

Tale pronuncia da una parte rappresenta la corretta applicazione del principio generale secondo cui la prova dell’adempimento spetta al debitore, non potendo ricadere sul creditore l’onere di provare un fatto negativo (l’inadempimento altrui), dall’altra è espressione del principio cd. di prossimità della prova: invero, mentre il passeggero di regola non ha disponibilità di una prova diretta del ritardo dell’aeromobile su cui viaggiava (tranne, in ipotesi, la riproduzione fotografica dei tabelloni informativi dell’aeroporto), il vettore aereo – che opera in un regime di controllo e verifica, da parte delle autorità aeroportuali, del tracciato aereo di ogni volo – ha agevole facoltà di accesso alla prova ufficiale dell’orario esatto in cui il veicolo è atterrato.

La pronuncia della Corte di Cassazione, conferma quelli che da sempre sono stati i consigli dello staff di avvocatoviaggiatore.it (si veda la sezione “cosa fare in caso di”) in caso di negato imbarco, cancellazione e ritardo aereo. Pertanto sarà buona norma per i passeggeri, conservare biglietti elettronici e le carte di imbarco, fino a destinazione così che, in caso di negato, di cancellazione o di ritardo del volo abbiano tutte “le carte in regola” per avanzare una richiesta di risarcimento. Lo stesso discorso vale anche in caso di perdita di coincidenza e di riprotezione su altro volo.

Il nostro staff è a completa disposizione per fornire a tutti i viaggiatori e i turisti tutta la consulenza gratuita del caso cliccando sul seguente modulo

    *=campo obbligatorio

    "Il trattamento dei dati personali richiesti, necessari alla gestione della pratica, è effettuato in conformità al Regolamento Europeo 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” ed il richiedente acconsentendo dichiara di aver preso visione dell'informativa resa e consultabile al seguente link. "informativa art. 13 Reg. UE 679/16".
    AcconsentoNon Acconsento