Cancellazione e ritardo aereo causa sciopero: quando la Compagnia deve pagare

By 21 Giugno 2019 Maggio 1st, 2020 Archivio articoli, breaking news, news

Lo sciopero non è di per se una delle circostanze eccezionali che esimono la Compagnia Aerea dal pagamento della compensazione pecuniaria in caso di cancellazione e ritardo aereo ma va valutato caso per caso.

Secondo la recente sentenza n. C-195/17 del 17/04/2018 della Corte di Giustizia Europea, lo sciopero non può essere sempre ricompreso nelle circostanze eccezionali che esimono la Compagnia Aerea dalla corresponsione della compensazione pecuniaria, in caso di cancellazione volo e ritardo aereo, in quanto, è necessario valutare caso per caso se lo sciopero rientri in un evento estraneo al normale esercizio dell’attività della Compagnia Aerea e se sfugga al suo effettivo controllo.

Generalmente le Compagnie Aeree utilizzano le terminologie “azione sindacale/sciopero del personale” per esimersi dal pagamento della compensazione pecuniaria ma senza ben esplicitare la situazione che avrebbe comportato l’impossibilità per la Compagnia stessa di evitare la cancellazione o il ritardo del volo a causa di uno “sciopero” ovvero di informare debitamente i passeggeri secondo la normativa di settore, scongiurando così almeno in parte i danni causatigli in caso di ritardo e cancellazione.

Infatti, se pur vi fosse qualche tipo di sciopero, l’art. 5 del Regolamento CE 261/2004 prevede che il vettore debba dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostante eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

Bisognerà, inoltre, prendere in esame anche il quadro normativo vigente in tema di sciopero nei servizi pubblici essenziali, tra i quali vanno ricompresi anche i trasporti aerei. La limitazione del diritto di sciopero trova la sua fonte nella legge 140/90, promulgata per mettere un freno ai c.d. “scioperi selvaggi”, la quale ha subito poi un adeguamento con la legge n. 83 del 2000. Per i trasporti aerei, inoltre, vi è la delibera della Commissione di garanzia 19 luglio 2001 n. 01/92 modificata dalla delibera del 13.10.2014, secondo la quale all’art. 13 possiamo leggere: “Ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, le amministrazioni e le imprese che erogano i servizi curano la tempistica e corretta informazione degli utenti in ordine alle prestazioni garantite e alle modalità di ripresa del servizio, dando precisa notizia sui propri siti web e sui mezzi di comunicazione di massa degli scioperi in calendario, e avvertendo delle difficoltà che, secondo le loro stime, dovranno essere affrontate dai passeggeri, compresi quelli provenienti dell’estero in transito negli scali nazionali”.

Si parla di “sciopero selvaggio” dei dipendenti,  qualora, ad esempio, i voli vengano cancellati a causa di una assenza massiccia del personale in conseguenza diretta di una decisione della Compagnia. Per ciò stesso, non può essere ritenuto una circostanza che sfugge al suo effettivo controllo, bensì il vettore avrebbe certamente potuto operarsi per risolvere la situazione o quanto meno per informare nei tempi giusti, esplicitamente previsti dal Regolamento, tutti i passeggeri.

Rispetto al passato, inoltre, non è più prevista l’emissione di un provvedimento di autorizzazione ad ogni occasione di sciopero, ma sarà rilasciata una autorizzazione che avrà validità per tutto il periodo di programmazione dei voli. Dunque lo sciopero in sé e per sé non può essere considerato un evento eccezionale ed imprevedibile. Anche una recentissima sentenza del Giudice di Pace di Busto Arsizio, ottenuta dallo staff di avvocatoviaggiatore.it, con espresso richiamo alla sentenza della Corte di Giustizia UE Terza sezione 17.04.2018 (cfr. all.), nel rigettare le eccezioni della Compagnia aerea che aveva addotto lo sciopero dei controllori di volo francesi per il volo diretto in Italia, poi cancellato, ha stabilito: “E’ ben vero che il Reg. 261/04 indica tra le cause eccezionali esemplificate anche lo sciopero, limitatamente a quello che si ripercuote sulla attività del vettore operativo, ma da un lato la interpretazione fornita dalla Corte Europea rinvia all’esame caso per caso, così escludendo che lo sciopero sia causa esonerativa in quanto tale e dall’altro lo sciopero è nella legislazione interna, non più evento imprevedibile, posto l’ampio preavviso e l’informativa che viene fornita. In più lo sciopero deve essersi ripercosso sull’attività del vettore. Ne consegue che la mera allegazione dello sciopero da parte del vettore, non vale l’esenzione dall’obbligo del pagamento della compensazione; deve essere invece provato da parte del vettore che la cancellazione era inevitabile anche adoperando le misure del caso. (art. 5 c. 3 Reg. 261/04)”.

Per tutti questi motivi, lo sciopero non può essere identificato come una causa imprescindibilmente esonerativa di responsabilità contrattuale per ritardi o cancellazioni e quindi non rappresenta di per sé un evento tale, che a prescindere dalla cognizione del caso concreto, comporta una esimente del pagamento della compensazione pecuniaria. Anzi, è obbligo della Compagnia Aerea dimostrare che abbia fatto tutto il possibile per evitare disagi ai passeggeri, mentre a  carico del passeggero vi è soltanto l’onere di dimostrare l’esistenza del rapporto contrattuale attraverso la prova documentale del biglietto aereo acquistato.

Se la Compagnia Aerea, invece, non riesca a dimostrare che non aveva possibilità di prevedere e risolvere lo “sciopero”, il Giudice, in caso di ritardo e/o cancellazione, non potrà esimersi dal condannarla al pagamento della compensazione pecuniaria, come risarcimento per il disagio subito.

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