Ritardo, cancellazione volo, perdita di coincidenza: la Compagnia Aerea Extra-UE deve il risarcimento del danno?

By 22 Giugno 2018 Febbraio 20th, 2020 Archivio articoli, breaking news, h6, news

Una recente sentenza conferma ancora una volta il diritto del viaggiatore ad ottenere anche da una Compagnia Aerea Extra-UE il risarcimento del danno a seguito del ritardo, della cancellazione del volo o della perdita della coincidenza.

Con la recentissima sentenza depositata il 18.06.2018, l’autorità Giudiziaria di Roma ha condannato la Compagnia aerea turca a risarcire nella misura di € 800,00 i danni subiti dal passeggero che aveva subito un ritardo di 13 ore relativamente alla tratta Izmir – Milano con scalo ad Istanbul. Nella suddetta sentenza, infatti, il Giudice ha accolto integralmente la tesi degli avvocati di www.avvocatoviaggiatore.it ed ha condannato la Compagnia aerea a corrispondere al passeggero la somma di € 800,00 a titolo di risarcimento del danno liquidato in via equitativa sulla scorta dei parametri stabiliti per la compensazione pecuniaria del Regolamento CE 261/2004 e della Convenzione di Montreal del 1999. In particolare però la Convenzione, pur riconoscendo il diritto dei passeggeri al risarcimento del danno per i disservizi subiti, si limita a stabilire una cifra massima per la sua quantificazione (4.150 DSP) oggi pari a circa e 5.000,00. Ebbene il Giudice ha respinto le eccezioni difensive della Compagnia secondo le quali in ragione della propria qualità di vettore Extra-UE nulla avrebbe dovuto corrispondere al passeggero se non eventuali spese documentate poiché non trovava applicazione il Regolamento CE 261/2004 che stabilisce la misura della compensazione pecuniaria in caso di ritardo aereo (€ 250,00 – € 400,00 – € 600,00) a seconda della tratta chilometrica interessata:

“Nella fattispecie in esame, inoltre, occorre richiamare la Convenzione di Montreal del 2.5.99, ratificata in Italia con la L. 12/2004, e, seppur come parametro di riferimento ai fini della quantificazione del risarcimento, anche il Regolamento CE 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato”

“La convenuta Compagnia si è limitata, infatti, a dedurre una mancanza di responsabilità con motivazioni inconsistenti e, comunque, carenti sotto il profilo probatorio. L’assunto della convenuta, a prescindere dall’applicazione o meno del regolamento n. 261/2004, non è condivisibile; è indubbio, infatti, che l’attore abbia subito disagi per il considerevole ritardo riportato dal volo aereo sulla tratta Izmir-Istambul-Milano, e che il relativo danno, patrimoniale e non, e comunque, nella sua interezza, va quantificato, ai sensi della Convenzione di Montreal, fino alla somma massima di DSP 4694 pari ad € 5.950,00. Nel caso che ci occupa ritiene questo giudicante far riferimento al regolamento CE 261/2004 per considerare, come indennizzo minimo, quello previsto come compensazione pecuniaria dal regolamento predetto, e liquidare, in via equitativa, anche in considerazione del rilevante ritardo, la complessiva somma di € 800,00

La presente pronuncia va a consolidare l’orientamento sempre più diffuso della giurisprudenza di merito che ha ritenuto di risarcire il danno subito dal passeggero a seguito di ritardo o cancellazione del volo da parte del vettore Extra-UE facendo ricorso in via parametrica alle tabelle di cui al Regolamento CE 261/2004 dettate per la compensazione pecuniaria.

Lo staff di avvocatoviaggiatore.it è a completa disposizione per valutare gratuitamente, in caso di ritardo, cancellazione volo e perdita di coincidenza causata dalla Compagnia extra UE, il diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria e al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale cliccando sul seguente modello di contatto:

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