Bagaglio smarrito – Compagnia aerea ed handling devono pagare

By 24 Settembre 2014 Gennaio 16th, 2020 Archivio articoli, news

Bagaglio smarrito – Compagnia aerea ed handling devono pagare. Lo ha stabilito l’Autorità Giudiziaria, VII sezione del Giudice di Pace di Napoli che, con sentenza del giugno 2015, che si segnala per precisione e completezza, ha fatto il punto della situazione in tema di risarcimento del danno a seguito di smarrimento del bagaglio imbarcato dalla compagnia aerea.

L’autorità giudiziaria, nell’accogliere la domanda di risarcimento proposta dai passeggeri assistiti dal nostro staff, ha chiarito che sussiste la responsabilità solidale della società di handling con la quale si configura un contratto a favore di terzo.

Ha chiarito, inoltre, che lo smarrimento del bagaglio determina un danno patrimoniale, risarcibile.

Di seguito si riportano i punti salienti della sentenza.

1) Appare, pertanto, applicabile la disciplina del contratto di trasporto di cose di cui agli artt. 1678 e 1683 ss. c.c. alla fattispecie che qui ci occupa in base alla quale, come provato a mezzo escussione testi e documentalmente, fu concluso un contratto di trasporto di persone e cose, in cui le convenute si impegnavano a trasferire le persone e le cose, i bagagli, su richiesta degli istanti. Il contratto di trasporto di cose è un contratto di risultato come si evince dagli artt. 1678 ss. c.c. che espressamente prevedono che il vettore si obbliga verso corrispettivo a trasferire le cose da un luogo ad un altro. È un contratto di natura consensuale, non necessariamente a carattere oneroso, anche se l’art. 1678 c.c. ne statuisce l’onerosità, è un contratto normalmente commutativo in quanto i contraenti non assumono alcun rischio poiché fin dal momento della conclusione i contraenti conoscono quale sarà l’entità del vantaggio e, rispettivamente, del sacrificio che riceveranno dallo stesso per cui per tale tipo di contratto troveranno applicazione i rimedi della rescissione per lesione e della risoluzione per eccessiva onerosità, rimedi generalmente non consentiti per i contratti aleatori. È un contratto non solenne, a due parti, non intuitu personae.

Mentre il contratto con l’handler si configura come un contratto a favore di terzo per cui in caso di inadempimenti il destinatario dei bagagli ha azione verso il vettore per gli obblighi assunti dall’handler.

2) Ebbene in caso di smarrimento o ritardo per le cose da trasportare sorge una responsabilità contrattuale aggravata a carico del vettore il quale per liberarsene non deve provare solo l’assenza di colpa ma anche l’esistenza di alcuno degli eventi di cui all’art. 1693 c.c. ossia la presenza del caso fortuito o che la perdita o il ritardo è dipesa dalla natura o dai vizi delle cose stesse o dal loro imballaggio o dal fatto del mittente o del destinatario (v. anche art. 1218 c.c.). inoltre il vettore o responsabile se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno ovvero che lo smarrimento o il ritardo si è verificato dopo la consegna all’impresa che gestisce il traffico bagagli presso lo scalo aeroportuale. Tale prova, però, non veniva fornita dalla convenuta Società vettore nel corso del presente giudizio.

3) Appare ammissibile anche la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali poiché l’omessa consegna del bagaglio immediatamente dopo l’atterraggio dell’aereo rappresenta di per sé una fonte di pregiudizio per il singolo passeggero essendo prevedibile che lo stesso abbia fatto affidamento su tale consegna per organizzare le proprie successive attività una volta giunto a destinazione. Attività che vengono del tutto stravolte dalla mancata consegna del bagaglio atteso che parte della vacanza doveva essere destinata dagli istanti all’acquisto di abiti da utilizzare per la permanenza a Mikonos.

Lo staff di avvocatoviaggiatore.it invita, pertanto, tutti coloro che abbiano smarrito il bagaglio temporaneamente o definitivamente ovvero abbiano subito qualunque forma di disservizio in merito al suo trasporto (es. danneggiamento, trafugamento), ad esporre il loro caso lasciando il proprio commento a questo articolo oppure chiedendoci una consulenza sui propri diritti in maniera assolutamente gratuita compilando il form sottostante

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